Organi Collegiali

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, interne ed esterne alla scuola: docenti studenti e genitori.
Questi organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto)
I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori.
La funzione degli organi collegiali è diversa secondo i livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a livello di base (consigli di classe e interclasse); è deliberativa ai livelli superiori (consigli di circolo/istituto, consigli provinciali).
Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali.

Consigli di interclasse e di classe

Consiglio di interclasse
Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato, facente parte del consiglio.

Consiglio di classe
Scuola Secondaria di primo grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio.
Scuola Secondaria superiore: tutti i docenti della classe, due rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti; presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato facente parte del consiglio.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto.

L’elezione nei consigli di classe si svolge annualmente. Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento dell’attività, presenta proposte per un efficace rapporto scuola-famiglia, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione.
Riferimento normativo: art. 5 del Decreto Legislativo 297/1994

Consigli di circolo/istituto 
Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della scuola, 19 persone di cui:

– 8 rappresentanti del personale docente;
– 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
– 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
– il Dirigente Scolastico.

Il Consiglio di Istituto definisce e adotta gli indirizzi generali; determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.

Spetta al Consiglio l’adozione del Regolamento interno dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative; delibera eventuali iniziative assistenziali.

Nel rispetto delle competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di interclasse e di classe, ha potere di deliberare sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal Collegio dei docenti.

Inoltre il Consiglio di Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti, e al coordinamento organizzativo dei Consigli di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. Le elezioni per i consigli di circolo/istituto si svolgono ogni triennio.
Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.

Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell’Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico (Mura Alessandra). Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

Competenze:

– definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o interdisciplinari;

– formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;

– delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri;

– valuta periodicamente l’efficacia complessiva dell’azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento;

– provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse e di classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;

– adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione;

– promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell’Istituto;

– elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante;

– programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni disabili;

– delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto.

Riferimenti normativi: art. 7 del Decreto Legislativo 297/1994.

Rappresentanti dei genitori di classe e interclasse

Compiti dei Rappresentanti dei genitori

I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe e di Interclasse vengono eletti una volta l’anno. Le elezioni sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre.
Sono previsti:

1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola Primaria;
4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) non è prevista per legge la surroga, ma è prassi che, essendo tale funzione determinante e indispensabile per il buon funzionamento della scuola, il Dirigente nomini per sostituirlo il primo dei non eletti.

I diritti dei Rappresentanti dei genitori

Il rappresentante di classe ha il diritto di:
a) farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto;
b) informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Presidenza, dal corpo docente, dal Consiglio di Istituto;
c) ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo;
d) convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno;
g) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse (o di Classe) possibilmente in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art. 39 d.l. 297/94).

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di:
a. occuparsi di casi singoli;
b. trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per esempio quelli inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento).

I doveri dei Rappresentanti dei genitori

Il rappresentante di classe ha il dovere di:
a. fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica;
b. tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola;
c. presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto;
d. informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola;
e. farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori;
f. promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta;
g. conoscere il Regolamento di Istituto;
h. conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola.

Comunicazioni Rappresentanti dei genitori

Le comunicazioni scritte che i rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di classe o interclasse inviano ai genitori delle rispettive classi tramite la scuola rappresentano una forma importante e significativa della partecipazione dei genitori alla vita della scuola e uno strumento di esercizio della democrazia. Per questa ragione la scuola le valorizza e le incentiva, nel rispetto dei criteri e delle procedure che seguono.

Nessuna responsabilità può essere addebitata alla scuola relativamente al contenuto delle comunicazioni di cui al punto A di cui sono responsabili unicamente i rappresentanti di classe che e inviano.

Procedure per le comunicazioni

I genitori eletti nei Consigli di classe o interclasse hanno il diritto di inviare tramite la scuola comunicazioni scritte ai genitori.

La scuola agevola tali comunicazioni mediante:

1 – La disponibilità degli insegnanti, solo qualora richiesto dai rappresentanti, a leggere preventivamente la comunicazione e a proporre modifiche o integrazioni;
2 – La consegna agli studenti da parte degli insegnanti.

Le comunicazioni, di norma contenute in una facciata, devono essere consegnate aperte e devono riferirsi unicamente alla classe di cui sono rappresentanti e alla vita della classe o della scuola, con l’esclusione di ogni altro contenuto.

Le comunicazioni non devono ovviamente contenere riferimenti a situazioni di singole persone, siano essi docenti, genitori, alunni.

Il rappresentante del plesso e della classe nel Comitato genitori, così come il Comitato genitori, possono comunicare con tutti i genitori della scuola con le stesse modalità, anche per informare di iniziative del Comitato, previa informazione al Dirigente scolastico.

Una copia delle comunicazioni sarà conservata in classe.

Clicca sul link per la lista dei:

DISPOSITIVO RAPPRESENTANTI DI INTERCLASSE GENITORI – SCUOLA PRIMARIA 2022-2023

DISPOSITIVO RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI SCUOLE SECONDARIE 2022-2023

MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 2021/2024